Sanatoria edilizia: una recente pronuncia del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, della Toscana ha riportato l’attenzione sulla fattispecie del permesso condizionato a nuove opere, in presenza di abusi edilizi.
E’ noto infatti che l’articolo 36 del Dpr 380/2001 consente di sanare gli abusi edilizi alla duplice condizione che gli interventi realizzati senza titolo, o in difformità da esso, risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Si tratta della cosiddetta “doppia conformità”, che circoscrive la sanatoria – in ciò si distingue dai condoni edilizi straordinari, pure conosciuti dall’ordinamento – ai soli abusi formali, dovuti cioè alla carenza del titolo abilitativo. Il TAR della Toscana, in una sentenza di maggio 2022, ha escluso l’ammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario.
I giudici amministrativi toscani richiamano il citato art. 36 del Dpr 380/2001 evidenziando – come altre pronunce di TAR hanno fatto in passato – come la norma si riferisca all’intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera abusiva. In tale evenienza, pertanto, l’interessato è tenuto a scegliere tra l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’amministrazione competente, e a presentazione dell’istanza di accertamento di conformità riferita alla totalità dell’intervento abusivo.
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